Pronuncia 2/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1), del codice civile promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1996 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Karadar Hildegard e Rovari Guerrino iscritta al n. 1193 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di costituzione di Rovari Guerrino; Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1), del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Thu Jan 29 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 2/98. PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PER RAPPORTO TRA I CONIUGI - LAMENTATA MANCATA ESTENSIONE DI DETTA CAUSA DI SOSPENSIONE AI RAPPORTI DI CONVIVENZA 'MORE UXORIO' - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA COMPRESSIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., laddove, stabilendo che il corso della prescrizione resti sospeso tra i coniugi, non contiene analoga previsione per i conviventi 'more uxorio', in quanto - posto che l'istituto della prescrizione e' finalizzato all'obiettivo primario di garantire certezza nei rapporti giuridici, impedendo al titolare di un diritto di esercitarlo dopo un determinato periodo di tempo; che, in tale prospettiva, la sospensione della prescrizione si caratterizza per la peculiarita' costituita dalla tassativita' dei casi previsti dalla legge; e che, se esorbita dalle attribuzioni del giudice delle leggi, quella di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi legittimo sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di un'ipotesi gia' determinata, a condizione che la norma richiamata costituisca 'tertium comparationis', tale da rendere costituzionalmente illegittima l'omissione stessa e, quindi, doverosa la sentenza additiva della Corte - la famiglia legittima, essendo una realta' diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce adeguato 'tertium comparationis', ed in quanto la sospensione della prescrizione implica precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e non nella libera convivenza. - S. nn. 45/1980, 310/1989, 237/1986, 404/1988, 84/1992, 8/1996 e 127/1997. red.: S. Di Palma