Articolo 1371 - CODICE CIVILE
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(Regole finali).
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se e' a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se e' a titolo oneroso.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287)).
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