Articolo 538 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 50/1973Depositata il 30/04/1973
I diritti successori dei figli naturali dichiarati o riconosciuti debbono avere una previsione paritaria rispetto a quella prevista per i figli legittimi anche nel caso di concorso con i soli ascendenti legittimi o con gli ascendenti legittimi e il coniuge. Gli ascendenti legittimi, infatti, non rientrano tra "i membri della famiglia legittima" e, non sussistendo in tali ipotesi incompatibilita' con l'art. 30, terzo comma. Cost., gli artt. 545 e 546 cod. civ. vanno dichiarati incostituzionali; conseguentemente l'incostituzionalita' si estende anche agli artt. 538, 539 e 540 stesso codice nelle parti in cui richiamano i predetti artt. 545 e 546. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.
Norme citate
- codice civile-Art. 540
- codice civile-Art. 539
- codice civile-Art. 545
- codice civile-Art. 546
- codice civile-Art. 538
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 30
- legge-Art. 27
- Costituzione-Art. 3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.