Articolo 1755 - CODICE CIVILE
.
(Provvigione).
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.