Articolo 1679 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 90/1982Depositata il 12/05/1982
La limitazione di responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita anche parziale delle cose trasportate deroga alla disciplina del contratto di trasporto, dettata, in via generale dal codice civile. Ma la deroga non e` arbitraria, ne` comunque lesiva del precetto scaturente dall'art. 3 Cost.; sia perche` le peculiari esigenze e condizioni del traffico ferroviario giustificano un regime diverso da quello adottato dal codice, sia perche` il regolamento della specie si colloca razionalmente nel contesto di un apposito assetto normativo del trasporto ferroviario, che assicura parita` di trattamento a tutti gli utenti di quel servizio. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale delgi artt. 50 e 52 d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice civile-Art. 1680
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 50
- codice civile-Art. 1679
- codice civile-Art. 1223
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 52
- codice civile-Art. 1229
- codice civile-Art. 1225
- codice civile-Art. 1693
Parametri costituzionali
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