Articolo 1079 - CODICE CIVILE
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(Accertamento della servitu' e altri provvedimenti di tutela).
Il titolare della servitu' puo' farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e puo' far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Puo' anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.
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