Articolo 1595 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 60/1988Depositata il 21/01/1988
Nel giudizio di risoluzione tra locatore e conduttore (art. 1595 cod.civ.), il subconduttore vanta esclusivamente un interesse volto ad evitare il pregiudizio che gli deriverebbe dalla risoluzione di un rapporto di cui non e` parte, ed il fatto che la sua partecipazione al giudizio non sia necessaria ma soltanto eventuale non contrasta con l'art. 24 Cost., anche in considera- zione della tutela in ogni caso garantitagli nei confronti del sublocatore (art. 1595 cit.) ed ulteriormente rafforzata dagli obblighi posti a carico di quest'ultimo dall'art. 5, L.n. 19 del 1963, per l'ipotesi di cessione del contratto o di sublocazione. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1595 cod.civ., nella parte in cui prevede che la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore abbia effetto anche contro il subcon- duttore, cui e` assimilabile il cessionario).
Norme citate
- codice civile-Art. 1595
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.