Articolo 1026 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 258/2002Depositata il 20/06/2002
Le differenze di contenuto sul piano civilistico del diritto di abitazione rispetto all'usufrutto, segnatamente dal punto di vista delle facoltà di godimento, non sono trasferibili in modo automatico al campo del diritto tributario: sicché il legislatore, pur in presenza di elementi di diversità fra le situazioni considerate, ben può individuare, nei limiti della ragionevolezza, i fattori che le accomunano, per porli a base di un identico regime fiscale. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto non prevede alcuna differenza nel calcolo e nella liquidazione del tributo di successione fra i diritti di usufrutto, uso, abitazione, attribuendo ad essi lo stesso valore imponibile. - In tema di giudizio di uguaglianza, v. citata sentenza n. 89/1996. - Con riferimento alla disciplina catastale, cfr. citate sentenze n. 16/1965 e n. 263/1994.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 20 (ORA ART. 14 DEL D.LGS. 31/10/1990, N. 346)
- codice civile-Art. 1026
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.