Articolo 317 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 6/2012Depositata il 12/01/2012
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317- bis cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Arezzo, nella parte in cui non prevede che il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni, contenente un obbligo di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali, costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c. c., per difetto di legittimazione del giudice rimettente, il quale ha sollevato la questione nell'ambito di procedimento originato da reclamo avverso la trascrizione con riserva per conservare gli effetti della formalità (artt. 2674- bis cod. civ. e 113- ter disp. att. cod. civ.), che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale. In senso conforme, sent. n. 47 del 2011.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 286/2009Depositata il 06/11/2009
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, 317- bis del codice civile e 38 delle disposizione di attuazione del codice civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui estendono ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati la disciplina dettata dalla citata legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, con attribuzione al tribunale per i minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare provvedimenti di contenuto patrimoniale o non direttamente concernenti il minore. Il petitum , infatti, si presenta indeterminato, non risultando in modo chiaro il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte; inoltre, il rimettente ha omesso di svolgere il doveroso tentativo di esplorazione della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione. Sulla indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze nn. 187, 155, 117 e 70 del 2009. Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ordinanze n. 155 del 2009 e n. 441 del 2008.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 2
- codice civile-Art. 317 BIS
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 38
Parametri costituzionali
Pronuncia 451/1997Depositata il 30/12/1997
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui, assegnando al tribunale per i minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potesta' dei genitori di figli naturali, non attribuiscono a detto giudice unitamente alla competenza in materia di affidamento dei figli minori e di regolamentazione dei rapporti tra i predetti e il genitore non affidatario, anche la competenza a pronunciarsi, con provvedimento avente contenuto ad effetto di titolo esecutivo, sulle questioni relative all'obbligo dei genitori di mantenere la prole, con particolare riferimento alla determinazione di un assegno mensile a carico del genitore non affidatario, in quanto - posto che il legislatore, al quale va riconosciuta la piu' ampia discrezionalita' nella regolazione generale degli istituti processuali, e' in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreche' le medesime non risultino manifestamente irragionevoli - nell'ipotesi in cui, sia pure in vista dell'assolvimento dei compiti genitoriali conseguenti all'esercizio esclusivo della potesta' sul figlio, la questione proposta sia di natura patrimoniale, in tal caso la lite tra i genitori e' lite fra soggetti maggiorenni, sia pure con effetti sugli interessi del minore, e per di piu' di contenuto economico, sicche' il tribunale ordinario deve ritenersi piu' adatto perche' dotato di specifica esperienza; ed in quanto, con riferimento al preteso deteriore trattamento dei figli naturali riconosciuti (tenuti a rivolgersi tramite il genitore affidatario, a due diverse autorita' giudiziarie, ed a subire conseguenti rallentamenti e difficolta') rispetto ai figli legittimi, e' lo stesso intervento dell'autorita' giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi, tenuto conto che, mentre in presenza di persone unite in matrimonio non e' possibile che il legame giuridico tra le stesse esistente venga reciso senza l'intervento del giudice (con la separazione prima, e col divorzio poi), la convivenza 'more uxorio' puo' interrompersi immediatamente sulla base della semplice decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi. - S. nn. 135/1980, 193/1987, 308/1991, 429/1991, 295/1995, 23/1996 e 65/1996. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice civile-Art. 317 BIS
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 38
Parametri costituzionali
Pronuncia 23/1996Depositata il 05/02/1996
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., del combinato disposto degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui, nell'attribuire al Tribunale dei minorenni la competenza in ordine alle controversie relative all'affidamento dei figli minori naturali, assegnano non al medesimo giudice, ma al Tribunale ordinario, la competenza ad adottare i provvedimenti tanto di determinazione che di adeguamento dell'assegno alimentare a carico del genitore non affidatario. Infatti, l'attribuzione al Tribunale ordinario delle controversie concernenti l'adeguamento dell'assegno - termini in cui va circoscritta la questione, in quanto il giudizio 'a quo' ha ad oggetto l'adeguamento successivo, e non la determinazione dell'assegno alimentare contestuale all'affidamento del figlio naturale - trova la sua intrinseca e ragionevole giustificazione nel fatto che la lite e' un procedimento contenzioso "tra i genitori": esso non coinvolge piu' direttamente il minore, bensi' due soggetti maggiorenni, ed ha come 'causa petendi' la comune qualita' di genitori e come 'petitum' la determinazione del contributo che l'uno deve versare all'altro. L'attribuzione al Tribunale ordinario di una competenza unitaria in materia per i figli legittimi discende invero dal carattere necessariamente unitario di quel processo, che coinvolge il momento della separazione, quello della sorte dei figli comuni e quello del regolamento dei rapporti patrimoniali sia tra i coniugi che relativamente al mantenimento della prole. red.: A. Greco
Norme citate
- codice civile-Art. 317 BIS
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 38
Parametri costituzionali
Pronuncia 101/1965Depositata il 27/12/1965
L'attribuzione del diritto di costituirsi parte civile nell'interesse del figlio minore al solo genitore esercente la patria potesta' non lede il principio della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, 23, 91 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 316, 317, 320 del codice civile, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.