Pronuncia 451/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1996 dal tribunale per i minorenni di Genova iscritta al n. 1118 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Tue Dec 30 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 451/97. FILIAZIONE NATURALE - MINORI - ASSEGNO ALIMENTARE A CARICO DEL GENITORE NON AFFIDATARIO - DETERMINAZIONE - COMPETENZA - TRIBUNALE DEI MINORENNI - ESCLUSIONE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI A DANNO DEI FIGLI NATURALI - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui, assegnando al tribunale per i minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potesta' dei genitori di figli naturali, non attribuiscono a detto giudice unitamente alla competenza in materia di affidamento dei figli minori e di regolamentazione dei rapporti tra i predetti e il genitore non affidatario, anche la competenza a pronunciarsi, con provvedimento avente contenuto ad effetto di titolo esecutivo, sulle questioni relative all'obbligo dei genitori di mantenere la prole, con particolare riferimento alla determinazione di un assegno mensile a carico del genitore non affidatario, in quanto - posto che il legislatore, al quale va riconosciuta la piu' ampia discrezionalita' nella regolazione generale degli istituti processuali, e' in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreche' le medesime non risultino manifestamente irragionevoli - nell'ipotesi in cui, sia pure in vista dell'assolvimento dei compiti genitoriali conseguenti all'esercizio esclusivo della potesta' sul figlio, la questione proposta sia di natura patrimoniale, in tal caso la lite tra i genitori e' lite fra soggetti maggiorenni, sia pure con effetti sugli interessi del minore, e per di piu' di contenuto economico, sicche' il tribunale ordinario deve ritenersi piu' adatto perche' dotato di specifica esperienza; ed in quanto, con riferimento al preteso deteriore trattamento dei figli naturali riconosciuti (tenuti a rivolgersi tramite il genitore affidatario, a due diverse autorita' giudiziarie, ed a subire conseguenti rallentamenti e difficolta') rispetto ai figli legittimi, e' lo stesso intervento dell'autorita' giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi, tenuto conto che, mentre in presenza di persone unite in matrimonio non e' possibile che il legame giuridico tra le stesse esistente venga reciso senza l'intervento del giudice (con la separazione prima, e col divorzio poi), la convivenza 'more uxorio' puo' interrompersi immediatamente sulla base della semplice decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi. - S. nn. 135/1980, 193/1987, 308/1991, 429/1991, 295/1995, 23/1996 e 65/1996. red.: S. Di Palma

Norme citate