Pronuncia 451/1997
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1996 dal tribunale per i minorenni di Genova iscritta al n. 1118 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997. Il cancelliere: Fruscella
Relatore: Fernando Santosuosso
Data deposito: Tue Dec 30 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 451/97. FILIAZIONE NATURALE - MINORI - ASSEGNO ALIMENTARE A CARICO DEL GENITORE NON AFFIDATARIO - DETERMINAZIONE - COMPETENZA - TRIBUNALE DEI MINORENNI - ESCLUSIONE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI A DANNO DEI FIGLI NATURALI - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- codice civile-Art. 317 BIS
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 38