Pronuncia 101/1965

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 316, 317 e 320 del Codice civile e 22, 23 e 91 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1964 dal Pretore di Tricarico nel procedimento penale a carico di Evangelista Rocco, iscritta al n. 144 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 225 del 12 settembre 1964. Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Tricarico con ordinanza del 10 giugno 1964, degli artt. 22, 23, 91 del Codice di procedura penale in relazione agli artt. 316, 317, 320 del Codice civile, in riferimento all'art. 29 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Mon Dec 27 1965 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 101/65. PROCESSO PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - DIRITTO DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE NELL'INTERESSE DEL FIGLIO MINORE - ATTRIBUZIONE AL SOLO GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.

L'attribuzione del diritto di costituirsi parte civile nell'interesse del figlio minore al solo genitore esercente la patria potesta' non lede il principio della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, 23, 91 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 316, 317, 320 del codice civile, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.

Parametri costituzionali