Articolo 320 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 102/1967Depositata il 08/07/1967
La patria potesta', cioe' quel complesso di poteri e di doveri tendenti appunto al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione della prole, come alla cura dei relativi interessi patrimoniali, e' attribuita in modo congiunto ad entrambi i genitori; la madre quindi (mentre ha sempre il diritto-dovere di esercitare le funzioni inerenti alla patria potesta', sia pure in conformita' delle direttive paterne), quando, nelle ipotesi previste dalla legge, viene autonomamente chiamata a tale esercizio, assume la pienezza di un potere del quale, peraltro, era gia' titolare. La prevalenza della volonta' del padre in ordine alla funzione in esame ripete d'altronde la sua origine dalla esigenza, comunemente avvertita in ogni umano consorzio, di apprestare i mezzi per la formazione di una volonta' unitaria riferibile al consorzio stesso. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 316 e 320 del Codice civile, che attribuiscono l'esercizio della patria potesta' e la rappresentanza dei figli al padre, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, giacche' deve escludersi che per effetto delle norme impugnate venga conferita alla madre solo una potesta' puramente astratta e priva di pratica efficacia, mentre la prevalenza della volonta' del padre trova la sua giustificazione nel richiamo all'esigenza di unitarieta' della famiglia contenuta nell'art. 29, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 9/1964, 46/1966.
Norme citate
- codice civile-Art. 320
- codice civile-Art. 316
Parametri costituzionali
Pronuncia 101/1965Depositata il 27/12/1965
L'attribuzione del diritto di costituirsi parte civile nell'interesse del figlio minore al solo genitore esercente la patria potesta' non lede il principio della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, 23, 91 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 316, 317, 320 del codice civile, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.