Articolo 129 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 329/2001Depositata il 27/09/2001
Il principio costituzionale di eguaglianza non rende costituzionalmente necessario lo stesso trattamento in ordine alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla nullità del matrimonio e dal divorzio, dal momento che sussiste una diversità strutturale tra le due fattispecie poste a raffronto e che soltanto il legislatore - nell'esercizio della sua discrezionalità - ha il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento di discipline. Per altro verso, dall'accoglimento della richiesta additiva rivolta dal rimettente, deriverebbe una diversità di disciplina, per gli effetti patrimoniali, della nullità del matrimonio concordatario rispetto alla nullità del matrimonio civile, fonte essa stessa di una ingiustificata disparità di trattamento. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e degli artt. 129 e 129-bis del codice civile, in riferimento all'art. 3 Cost. e al principio di laicità dello Stato, sollevata in quanto dette norme prevedono in caso di nullità del matrimonio concordatario che sia pronunciata dai tribunali ecclesiastici, con sentenza resa esecutiva nello Stato, pur in presenza di una consolidata comunione di vita fra i coniugi, l'applicabilità del regime patrimoniale dettato dall'ordinamento italiano per il matrimonio putativo, e non di quello (dai rimettenti ritenuto più favorevole per il coniuge sprovvisto di redditi adeguati) assicurato dalla legge n. 898 del 1970, in tema di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario.
Norme citate
- codice civile-Art. 129 BIS
- legge-Art. 18
- codice civile-Art. 129
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.