Articolo 829 - CODICE CIVILE
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(Passaggio di beni dal demanio al patrimonio).
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 31/1959Depositata il 18/05/1959
SENT. 31/59 D. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - BENI INDISPONIBILI - CESSAZIONE DELLA INDISPONIBILITA' - DISMISSIONE DI BENI DEMANIALI - DIFFERENZE.
La cessazione della indisponibilita' di un bene destinato a un fine o a un servizio pubblico, regolate dall'art. 828 Cod. civ., e' cosa diversa dal passaggio di un bene dal demanio al patrimonio dello Stato che piu' generalmente viene designato nell'uso col termine di dismissione e che e' regolato dall'art. 829 del medesimo codice.
Norme citate
- codice civile-Art. 829
- codice civile-Art. 828
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.