Pronuncia 31/1959

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI-Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 16 agosto 1958, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 26 agosto 1958 ed iscritto al n. 23 del Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a seguito dell'atto 18 giugno 1958 con il quale la Regione siciliana ha trasferito al Comune di Agrigento l'immobile denominato caserma Francesco Crispi. Udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1959 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro; uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Angelo Falzea, per la Regione siciliana.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione siciliana; in accoglimento del ricorso proposto dallo Stato contro il provvedimento col quale la Regione siciliana ha disposto la consegna al comune di Agrigento del bene denominato caserma Crispi, dichiara che i poteri relativi spettano allo Stato, e annulla, in conseguenza, l'atto della Regione impugnato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1959. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Relatore: Giovanni Cassandro

Data deposito: Mon May 18 1959 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 31/59 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - ATTO DELLO STATO O DELLA REGIONE RELATIVO A UN BENE DELLA CUI APPARTENENZA SI DISCUTE - IDONEITA' A DETERMINARE IL CONFLITTO.

L'atto della Regione o dello Stato concernente un bene della cui appartenenza si discuta, puo' costituire un atto di invasione della sfera di competenza costituzionale dello Stato o della Regione, che, in quanto tale, e' idoneo a dar luogo a un conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 39

SENT. 31/59 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - ATTO CHE LO DETERMINA - NON E' NECESSARIO SIA RIFERIBILE A POTESTA' AMMINISTRATIVA CON CARATTERI DI GENERALITA'.

Un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione sorge ogni qualvolta un atto dello Stato invada la sfera di competenza costituzionalmente assegnata alla Regione o, viceversa, un atto regionale invada la sfera di competenza dello Stato, senza che sia necessario riferire l'atto che determina il conflitto a una potesta' amministrativa o esecutiva fornita di particolari caratteri di generalita'. (Specie in cui la Regione siciliana aveva disposto di un bene che lo Stato assumeva far parte del suo patrimonio indisponibile. La Regione eccepiva che, riferendosi l'atto ad un singolo bene e non ad una categoria di beni, non vi sarebbe stata materia di conflitto).

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 39

SENT. 31/59 C. CORTE COSTITUZIONALE - COMPETENZA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - NECESSITA' DI ACCERTARE SE E QUANDO UN DETERMINATO BENE SIA STATO TRASFERITO DALLO STATO ALLA REGIONE - COMPETENZA DELLA CORTE.

La competenza della Corte costituzionale a giudicare dell'appartenenza di un bene allo Stato o alla Regione, come presupposto del legittimo esercizio delle potesta' amministrative relative a questi beni, ricomprende anche quella di stabilire, qualora se ne discuta, il momento in cui ha avuto luogo il passaggio del bene in contestazione dallo Stato alla Regione, quindi il momento dal quale ha inizio la possibilita' di esercizio delle relative potesta' da parte della Regione. E cio' anche se questa determinazione comporti la necessita' di risolvere pregiudizialmente questioni di diritto amministrativo.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 39

SENT. 31/59 D. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - BENI INDISPONIBILI - CESSAZIONE DELLA INDISPONIBILITA' - DISMISSIONE DI BENI DEMANIALI - DIFFERENZE.

La cessazione della indisponibilita' di un bene destinato a un fine o a un servizio pubblico, regolate dall'art. 828 Cod. civ., e' cosa diversa dal passaggio di un bene dal demanio al patrimonio dello Stato che piu' generalmente viene designato nell'uso col termine di dismissione e che e' regolato dall'art. 829 del medesimo codice.

SENT. 31/59 E. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - BENI INDISPONIBILI - CESSAZIONE DELLA INDISPONIBILITA' - RICHIEDE SEMPRE UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

L'indisponibilita', che sorge dalla destinazione di un bene a un fine o a un servizio pubblico, presuppone una manifestazione di volonta' della pubblica amministrazione, che e' richiesta anche per la sua cessazione. I danni subiti da un edificio, per gravi che possano essere, non sono sufficienti a determinare la fine del vincolo dell'indisponibilita': occorre sempre la manifestazione di volonta' dell'amministrazione, alla cui base e' un giudizio sulla idoneita' o meno del bene a perseguire i fini alla cui soddisfazione era stato destinato.

SENT. 31/59 F. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIA - ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE AL COMUNE DI AGRIGENTO DI BENE INDISPONIBILE DEL PATRIMONIO DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' costituzionalmente illegittimo, perche' invade la sfera di competenza dello Stato, l'atto con cui la Regione siciliana, in data 16 giugno 1958, ha assegnato al Comune di Agrigento la caserma "Crispi", tuttora appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.

Norme citate

  • statuto Regione Siciliana-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sicilia-Art. 32
  • statuto regione Sicilia-Art. 33