Articolo 828 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 291/1991Depositata il 18/06/1991
Manifesta inammissibilita' della questione, secondo giurisprudenza consolidata della Corte, in quanto la prospettazione della questione di legittimita' in riferimento a due interpretazioni contrastanti della disposizione impugnata impedisce la verifica della rilevanza della questione stessa. - S. nn. 1146/1988, 456/1989.
Norme citate
- legge della Regione Campania-Art. 11
- codice di procedura civile-Art. 514 N.5
- legge della Regione Campania-Art. 34
- codice civile-Art. 828, comma 2
- legge-Art. 50
Parametri costituzionali
Pronuncia 138/1981Depositata il 21/07/1981
L'ammissibilita` in via generale della condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro comporta come conseguenza imprescindibile l'ammissibilita` dell'esecuzione per espropriazione non essendo, in linea di principio, la posizione della P.A. diversa da quella di ogni altro debitore anche ai sensi della disposizione di carattere generale di cui al secondo comma dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, e non vietando gli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, la espropriazione forzata del danaro e dei crediti iscritti nei bilanci delle P.A.. Peraltro i limiti di pignorabilita' dei beni patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non, vanno individuati in relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni, dei quali di volta in volta si chieda l'espropriazione; di tal che` la non assoggettabilita' all'esecuzione forzata delle somme di danaro o dei crediti pecuniari delle P.A. puo` discendere soltanto dal fatto che essi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, in quanto vincolati ad un pubblico servizio o nascenti dall'esercizio di una potesta` pubblica. Ne consegue che la mera iscrizione nel bilancio preventivo delle P.A. di somme di danaro o di crediti pecuniari traenti origine da rapporti di diritto privato non li trasforma di per se` in beni patrimoniali indisponibili, con la conseguente loro non assoggettabilita` ad esecuzione forzata da parte dei creditori, in quanto la natura fungibile e strumentale delle somme di danaro non vale a determinarne la indisponibilita`, a meno che esse non siano destinate immediatamente, nella loro individualita`, ad un fine pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 28 Cost.).
Norme citate
- codice civile-Art. 830
- codice civile-Art. 826
- codice civile-Art. 828
Parametri costituzionali
Pronuncia 138/1981Depositata il 21/07/1981
Non e` desumibile dagli artt. 826, ultimo comma e 828, ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. la indisponibilita` e l'impignorabilita' delle somme di danaro e dei crediti pecuniari dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nei rispettivi bilanci preventivi, fondate su un presunto principio costituzionale dell'intangibilita' dell'atto amministrativo alla luce del principio generale della divisione dei poteri (legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. e, art.4) perche` l'art. 113, ultimo comma, Cost. lascia al legislatore ordinario di determinare gli organi giurisdizionali abilitati ad annullare gli atti amministrativi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828,ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. in riferimento all'art. 113 Cost). - cfr. S. n. 32/70, 161/71
Norme citate
- codice civile-Art. 826
- codice civile-Art. 828
- codice di procedura civile-Art. 514 N.5
Parametri costituzionali
Pronuncia 53/1973Depositata il 30/04/1973
Sollevata questione incidentale di legittimita' (degli artt. 826, terzo comma, 828, secondo comma, cod. civ., 514 n. 5 c.p.c. e 4, legge 1865, n. 2248, in relazione agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.) in un giudizio civile di opposizione ad esecuzione forzata, la Corte - rilevato che la sentenza (di Tribunale) costituente il titolo esecutivo posto a base della promossa esecuzione era stata cassata, con sentenza della Cassazione pubblicata in data anteriore a quella dell'ordinanza di rimessione - ha rimesso gli atti al giudice a quo per esame di tale circostanza in punto di rilevanza.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 514 N.5
- legge-Art. 4 ALL.E
- codice civile-Art. 828, comma 2
- codice civile-Art. 826, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 31/1959Depositata il 18/05/1959
La cessazione della indisponibilita' di un bene destinato a un fine o a un servizio pubblico, regolate dall'art. 828 Cod. civ., e' cosa diversa dal passaggio di un bene dal demanio al patrimonio dello Stato che piu' generalmente viene designato nell'uso col termine di dismissione e che e' regolato dall'art. 829 del medesimo codice.
Norme citate
- codice civile-Art. 829
- codice civile-Art. 828
Pronuncia 31/1959Depositata il 18/05/1959
L'indisponibilita', che sorge dalla destinazione di un bene a un fine o a un servizio pubblico, presuppone una manifestazione di volonta' della pubblica amministrazione, che e' richiesta anche per la sua cessazione. I danni subiti da un edificio, per gravi che possano essere, non sono sufficienti a determinare la fine del vincolo dell'indisponibilita': occorre sempre la manifestazione di volonta' dell'amministrazione, alla cui base e' un giudizio sulla idoneita' o meno del bene a perseguire i fini alla cui soddisfazione era stato destinato.
Norme citate
- codice civile-Art. 828
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.