Pronuncia 138/1981

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma, e 830, ultimo comma, cod. civ., dell'art. 514, n. 5, cod. proc. civ. e dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1975 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Ospedali riuniti di Napoli e l'ENEL - compartimento di Napoli - e l'INAM, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 1976; 2) ordinanza emessa il 13 agosto 1976 dal pretore di Verbania nel procedimento civile vertente tra il Ministero delle finanze e Ceglie Sergio, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 1976. Visti l'atto di costituzione del Ministero delle finanze e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Ministero delle finanze e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma, e 830, ultimo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 826, ultimo comma 828, ultimo comma del codice civile, 514 n. 5 del codice di procedura civile e 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost. dal vice pretore di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Alberto Malagugini

Data deposito: Tue Jul 21 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 138/81 A. - ESECUZIONE FORZATA - OGGETTO - DANARO E CREDITI PECUNIARI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI ISCRITTI NEI RISPETTIVI BILANCI PREVENTIVI - ASSERITA NATURA DI BENI INDISPONIBILI - ESPROPRIABILITA' - PRESUPPOSTI E LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'ammissibilita` in via generale della condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro comporta come conseguenza imprescindibile l'ammissibilita` dell'esecuzione per espropriazione non essendo, in linea di principio, la posizione della P.A. diversa da quella di ogni altro debitore anche ai sensi della disposizione di carattere generale di cui al secondo comma dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, e non vietando gli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, la espropriazione forzata del danaro e dei crediti iscritti nei bilanci delle P.A.. Peraltro i limiti di pignorabilita' dei beni patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non, vanno individuati in relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni, dei quali di volta in volta si chieda l'espropriazione; di tal che` la non assoggettabilita' all'esecuzione forzata delle somme di danaro o dei crediti pecuniari delle P.A. puo` discendere soltanto dal fatto che essi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, in quanto vincolati ad un pubblico servizio o nascenti dall'esercizio di una potesta` pubblica. Ne consegue che la mera iscrizione nel bilancio preventivo delle P.A. di somme di danaro o di crediti pecuniari traenti origine da rapporti di diritto privato non li trasforma di per se` in beni patrimoniali indisponibili, con la conseguente loro non assoggettabilita` ad esecuzione forzata da parte dei creditori, in quanto la natura fungibile e strumentale delle somme di danaro non vale a determinarne la indisponibilita`, a meno che esse non siano destinate immediatamente, nella loro individualita`, ad un fine pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 28 Cost.).

SENT. 138/81 B. - ESECUZIONE FORZATA - DANARO E CREDITI PECUNIARI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI ISCRITTI NEI RISPETTIVI BILANCI PREVENTIVI - ATTO AMMINISTRATIVO - INTANGIBILITA' - NON HA FONDAMENTO COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e` desumibile dagli artt. 826, ultimo comma e 828, ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. la indisponibilita` e l'impignorabilita' delle somme di danaro e dei crediti pecuniari dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nei rispettivi bilanci preventivi, fondate su un presunto principio costituzionale dell'intangibilita' dell'atto amministrativo alla luce del principio generale della divisione dei poteri (legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. e, art.4) perche` l'art. 113, ultimo comma, Cost. lascia al legislatore ordinario di determinare gli organi giurisdizionali abilitati ad annullare gli atti amministrativi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828,ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. in riferimento all'art. 113 Cost). - cfr. S. n. 32/70, 161/71

Parametri costituzionali