Articolo 577 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 79/1969Depositata il 14/04/1969
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 577 c.c., che ammette alla successione ab intestato il figlio naturale del figlio del de cuius, ma solo se quest'ultimo non lasci ne' coniuge ne' parenti entro il terzo grado. La norma ha come presupposto, nel codice, l'assenza di un diritto di rappresentazione del figlio naturale ed e' stata emanata, (si dice), aequitatis causa, proprio in sostituzione di quel diritto. Percio', comunque si qualifichi la situazione, l'articolo 577 e' totalmente illegittimo poiche' risponde a un sistema successorio che contrasta col diritto di successione del figlio naturale. Infatti, dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 467, quegli succede o non succede a seconda che non vi siano o vi siano discendenti legittimi del rappresentato; mentre a norma dell'art. 577 succederebbe o non succederebbe a seconda che non vi fossero o vi fossero coniugi o parenti entro il terzo grado del de cuius: il che non si concilia col principio ricavato dal raffronto dell'art. 467 con l'art. 30 della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 577
Parametri costituzionali
Pronuncia 54/1960Depositata il 06/07/1960
Il terzo comma dell'art. 30 Costituzione, nel prescrivere che la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio deve essere compatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima, si riferisce non soltanto alla famiglia formata col matrimonio del padre naturale, ma anche a quella costituita col matrimonio degli ascendenti di lui.
Norme citate
- codice civile-Art. 468
- codice civile-Art. 447
- codice civile-Art. 577
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.