Pronuncia 79/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CRIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 577 del Codice civile promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1967 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Dellepiane Giovanni Battista e Dellepiane Vittorio ed altri, iscritta al n. 230 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967. Visti gli atti di costituzione di Dellepiane Giovanni Battista e di Dellepiane Vittorio ed altri; udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Branca; uditi l'avv. Nino Musio Sale, per Dellepiane Giovanni Battista, e gli avvocati Massimo Medina e Cesare Tumedei, per Dellepiane Vittorio ed altri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 577 del Codice civile; b) dell'art. 467 del Codice civile limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi; c) dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Relatore: Giuseppe Branca

Data deposito: Mon Apr 14 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 79/69 A. SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONE - COD. CIV., ART. 467 - ESCLUSIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL FIGLIO NATURALE DI CHI, FIGLIO O FRATELLO DEL DE CUIUS, NON POTENDO O NON VOLENDO ACCETTARE, NON LASCI O NON ABBIA DISCENDENTI LEGITTIMI - NECESSITA' DI CONCILIARE LA PROTEZIONE DEL FIGLIO NATURALE CON I DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE PER MANCANZA DI UNA FAMIGLIA LEGITTIMA - VIOLAZIONE DELL'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - NOZIONE - COSTITUZIONE, ART. 30, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - INTERVENTO DEL LEGISLATORE - NECESSITA' SOLO PER CONCILIARE LA PROTEZIONE DEL FIGLIO NATURALE CON I DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - IPOTESI DI INSUSSISTENZA DI QUESTA - NON NECESSARIA UNA LEGISLAZIONE SPECIALE - PROTEZIONE DEL FIGLIO NATURALE DIRETTAMENTE EX ART. 30 DELLA COSTITUZIONE.

Nel terzo comma dell'art. 30 della Costituzione per "famiglia legittima" si intende quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi. E', quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 467 c.c., limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare l'eredita' o il legato, non lasci o non abbia discendenti legittimi, in riferimento all'art. 30, terzo comma, della Costituzione. Nella Costituzione, invero, non e' riposto un astratto "favore" per i figli naturali (riconosciuti o dichiarati) da tradursi soltanto ad opera della legge ordinaria in tutela concreta nel contenuto e nei limiti. La garanzia dei diritti del figlio naturale e', invece, tutta spiegata nel terzo comma, prima parte, dell'art. 30 per il caso in cui non urti con gli interessi dei "membri della famiglia legittima": vale a dire che l'intervento del legislatore occorrera' solo per conciliare la protezione del figlio naturale coi diritti di costoro. Ne deriva che per l'ipotesi in cui non sussista una famiglia legittima, una legiferazione speciale non e' necessaria: infatti il figlio naturale gode gia', in virtu' dell'art. 30, di un'ampia protezione alla quale il legislatore ordinario e' vincolato, diversamente da quanto accade per altre materie. E tale diritto di rappresentazione del figlio naturale non viene meno anche quando sussista il coniuge del c.d. rappresentato: infatti tra il figlio naturale e tale coniuge non v'e' contrasto d'interessi da conciliare (ex art. 30 della Costituzione), dato che questi, a differenza dal figlio naturale o dai discendenti legittimi, non puo' subentrare per rappresentazione al proprio coniuge.

Parametri costituzionali

SENT. 79/69 B. SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONE - COD. CIV., ART. 468 - ESCLUSIONE DEL FIGLIO NATURALE IN ASSENZA DI DISCENDENTI LEGITTIMI DEL PADRE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE A QUELLA PARZIALE DICHIARATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 467.

A norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, una volta dichiarata l'illegittimita' dell'art. 467 c.c., si deve fare altrettanto per l'art. 468, il quale riserva la successione per rappresentazione ai soli discendenti di chi non puo' o non vuole accettare: siccome per discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi, anche questa norma e' incostituzionale poiche' nega il diritto al figlio naturale, in assenza di discendenti legittimi del padre.

Parametri costituzionali

SENT. 79/69 C. SUCCESSIONI - SUCCESSIONE LEGITTIMA - COD. CIV., ART. 577 - SUCCESSIONE DEL FIGLIO NATURALE ALL'ASCENDENTE LEGITTIMO IMMEDIATO DEL SUO GENITORE - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE DEL FIGLIO NATURALE EX ARTT. 467 DEL CODICE E 30 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 577 c.c., che ammette alla successione ab intestato il figlio naturale del figlio del de cuius, ma solo se quest'ultimo non lasci ne' coniuge ne' parenti entro il terzo grado. La norma ha come presupposto, nel codice, l'assenza di un diritto di rappresentazione del figlio naturale ed e' stata emanata, (si dice), aequitatis causa, proprio in sostituzione di quel diritto. Percio', comunque si qualifichi la situazione, l'articolo 577 e' totalmente illegittimo poiche' risponde a un sistema successorio che contrasta col diritto di successione del figlio naturale. Infatti, dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 467, quegli succede o non succede a seconda che non vi siano o vi siano discendenti legittimi del rappresentato; mentre a norma dell'art. 577 succederebbe o non succederebbe a seconda che non vi fossero o vi fossero coniugi o parenti entro il terzo grado del de cuius: il che non si concilia col principio ricavato dal raffronto dell'art. 467 con l'art. 30 della Costituzione.

Parametri costituzionali