Articolo 467 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 243/1997Depositata il 18/07/1997
Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della l. 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevede che, nell'assenza della persona ivi indicata, i collaterali non viventi a carico del 'de cuius' siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi, attesa l'irrazionalita' della previsione di una vocazione anomala dell'indennita' di buonuscita, la quale viceversa puo' trovare razionale fondamento e giustificazione, in considerazione della concorrente funzione previdenziale del trattamento stesso, soltanto sul presupposto che siano preferite persone integrate nel nucleo familiare del 'de cuius', dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento, venuto a cessare, dopo la sua morte, in presenza, pertanto, di specifiche esigenze di solidarieta' familiare, che, sole, possono giustificare la deviazione dai generali principi delle successioni legittime posti al titolo II del libro secondo del codice civile. - Sent. nn. 115/1979, 821/1988, 471/1989 e 319/1991. red.: F. Mangano
Norme citate
- legge-Art. 3, comma 2
- codice civile-Art. 467
- codice civile-Art. 468
- codice civile-Art. 457
Parametri costituzionali
Pronuncia 259/1993Depositata il 01/06/1993
Nell'ordinamento del codice civile del 1942, data l'appartenenza dei figli legittimi e dei figli naturali (art. 565) a due distinte classi di successibili (parenti legittimi e parenti naturali) chiamati a concorrere in base a vocazioni distinte e senza quindi che nei loro reciproci rapporti potesse verificarsi il fenomeno dell'accrescimento (art. 674 cod. civ.) una vocazione ab intestato, essenzialmente unica, come la vocazione (indiretta) per rappresentazione, non era configurabile come indirizzata congiuntamente agli uni e agli altri. Pertanto, nell'ambito dell'istituto del diritto di rappresentazione (come disciplinato dagli artt. 467 sgg. cod. civ. prima della riforma del diritto di famiglia), considerato nel complesso del sistema successorio allora vigente, in presenza di figli legittimi, il criterio di differenziazione del trattamento dei figli naturali - riconosciuto dalla Corte legittimo, di fronte all'art. 30 Cost., con costante giurisprudenza - non puo' operare se non come criterio di esclusione degli stessi figli naturali. Con la sola possibile alternativa di una estensione alle successioni aperte sotto tale normativa - estensione che pero' solo il legislatore potrebbe disporre - delle innovazioni introdotte, senza efficacia retroattiva, dalla legge di riforma del diritto di famiglia (art. 565, nuovo testo, cod. civ.). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 467 cod. civ. - nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151 - nella parte in cui non riconosce il diritto di rappresentazione ai figli naturali di chi lasci o abbia figli legittimi, nella misura ridotta - della meta' della quota conseguita dai legittimi - del diritto di concorso previsto dagli abrogati artt. 541 e 574 cod. civ. nella successione legittima diretta). - V. S. nn. 79/1969 e 167/1992.
Norme citate
- legge-Art.
- codice civile-Art. 467
Parametri costituzionali
Pronuncia 79/1969Depositata il 14/04/1969
Nel terzo comma dell'art. 30 della Costituzione per "famiglia legittima" si intende quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi. E', quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 467 c.c., limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare l'eredita' o il legato, non lasci o non abbia discendenti legittimi, in riferimento all'art. 30, terzo comma, della Costituzione. Nella Costituzione, invero, non e' riposto un astratto "favore" per i figli naturali (riconosciuti o dichiarati) da tradursi soltanto ad opera della legge ordinaria in tutela concreta nel contenuto e nei limiti. La garanzia dei diritti del figlio naturale e', invece, tutta spiegata nel terzo comma, prima parte, dell'art. 30 per il caso in cui non urti con gli interessi dei "membri della famiglia legittima": vale a dire che l'intervento del legislatore occorrera' solo per conciliare la protezione del figlio naturale coi diritti di costoro. Ne deriva che per l'ipotesi in cui non sussista una famiglia legittima, una legiferazione speciale non e' necessaria: infatti il figlio naturale gode gia', in virtu' dell'art. 30, di un'ampia protezione alla quale il legislatore ordinario e' vincolato, diversamente da quanto accade per altre materie. E tale diritto di rappresentazione del figlio naturale non viene meno anche quando sussista il coniuge del c.d. rappresentato: infatti tra il figlio naturale e tale coniuge non v'e' contrasto d'interessi da conciliare (ex art. 30 della Costituzione), dato che questi, a differenza dal figlio naturale o dai discendenti legittimi, non puo' subentrare per rappresentazione al proprio coniuge.
Norme citate
- codice civile-Art. 467
Parametri costituzionali
Pronuncia 79/1969Depositata il 14/04/1969
A norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, una volta dichiarata l'illegittimita' dell'art. 467 c.c., si deve fare altrettanto per l'art. 468, il quale riserva la successione per rappresentazione ai soli discendenti di chi non puo' o non vuole accettare: siccome per discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi, anche questa norma e' incostituzionale poiche' nega il diritto al figlio naturale, in assenza di discendenti legittimi del padre.
Norme citate
- codice civile-Art. 467
- codice civile-Art. 468
Parametri costituzionali
Pronuncia 54/1960Depositata il 06/07/1960
L'art. 30 terzo comma della costituzione non contiene una disciplina precisa della tutela dei figli nati fuori del matrimonio, ma soltanto una generica disciplina di favore per gli stessi, rimettendo al legislatore ordinario il compito di stabilire fino a che punto la loro maggiore tutela sia caso per caso, cioe' nella eventuale determinazione di uno status e delle conseguenze di esso anche in campo successorio, compatibile coi diritti dei componenti la famiglia legittima. I limiti contenuti nelle norme degli artt. 467, 468 e 577 Cod. civ., per quanto riguarda la successione dei figli naturali e dei loro discendenti, non sono in contrasto col suddetto art. 30, terzo comma della Costituzione. In detta norma e' espressa la insindacabile valutazione del legislatore ordinario circa la compatibilita' della tutela dei figli naturali coi diritti dei membri della famiglia legittima.
Norme citate
- codice civile-Art. 468
- codice civile-Art. 477
- codice civile-Art. 467
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.