Articolo 2117 - CODICE CIVILE
.
(Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza).
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.