Articolo 2527 - CODICE CIVILE
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(Requisiti dei soci).
L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica svolta.
((Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.))
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio e' ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 155/1992Depositata il 02/04/1992
SENT. 155/92 A. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITO DEL LAVORO - INAPPLICABILITA' ALLE CONTROVERSIE TRA SOCIO LAVORATORE E COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - CORRETTA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA DISPOSIZIONE IMPEDITIVA DELL'INVOCATA ESTENSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA QUESTIONE.
Va respinta l'eccezione di inammissibilita', per 'aberratio ictus', della questione di costituzionalita' concernente la mancata estensione del rito del lavoro ai rapporti tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, avendo il giudice 'a quo' correttamente individuato nell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. - anziche' nell'art. 2527 cod. civ. - la norma che impedisce tale estensione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 409 N. 3
- codice civile-Art. 2527
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.