Articolo 2190 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 6/2008Depositata il 18/01/2008
E' manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, laddove dispone che, se un'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese non è stata richiesta, l'ufficio del registro delle imprese invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine e, decorso inutilmente detto termine, il giudice del registro può ordinarla con decreto. Invero, le questioni incidentali di legittimità costituzionale possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un giudizio del quale egli sia investito (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 ed art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e perché possa ritenersi sussistente il presupposto processuale richiesto dalle dette norme non è sufficiente il solo requisito soggettivo (intervento di un magistrato), ma occorre, altresì, che l'attività applicativa della legge da parte del giudice sia caratterizzata da entrambi gli attributi dell'obiettività e della definitività, nel senso dell'idoneità (del provvedimento reso) a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato. Nella specie, invece, il giudice del registro delle imprese è chiamato a svolgere un'indagine di legittimità, la quale ha natura ed oggetto omologhi a quelli demandati all'ufficiale del registro ed è compiuta da un organo dell'autorità giudiziaria, anziché da un altro organo della pubblica amministrazione, poiché consiste in un controllo esteriore di legalità concernente la gestione di un pubblico registro, stabilito a tutela di interessi generali, che non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato e non definisce una controversia. - In merito alla circostanza che l'intervento di un magistrato, non è idoneo da solo ad alterare la struttura di un procedimento ed a connotarlo per ciò stesso quale "giudizio", vedi, citate, sentenza n. 96/1976 e ordinanza n. 170/2005. - In merito alla circostanza che il riconoscimento della legittimazione del giudice rimettente a sollevare questioni di costituzionalità presuppone necessariamente che l'attività applicativa della legge, da parte sua, sia di tipo giurisdizionale, vedi, citata, sentenza n. 387/1996.
Norme citate
- codice civile-Art. 2190
Parametri costituzionali
Pronuncia 377/2006Depositata il 14/11/2006
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel caso in cui non sia stata richiesta un'iscrizione obbligatoria, l'ufficio del registro delle imprese invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine, decorso il quale il giudice del registro può ordinarla con decreto. L'ordinanza di rimessione, infatti, non risulta notificata alle "parti in causa", in contrasto con quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale, prescrivendo che l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare, quando non ne dà lettura in pubblico dibattimento, la notificazione dell'ordinanza "alle parti in causa", costituisce norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte. Sono "parti in causa", a ciascuno delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale. > >- Sulla identificazione delle "parti in causa", a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 13/2006 e n. 104/1999. > >- Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale nell'ipotesi in cui l'ordinanza di rimessione non risulta notificata alla parte privata, v. citate ordinanze n. 13/2006 e n. 395/1997.
Norme citate
- codice civile-Art. 2190
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.