Articolo 623 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 625/1987Depositata il 30/12/1987
L'art. 253 e l' art. 263 cod.civ. non sono tra loro comparabili perche` regolano oggetti non omogenei e cioe` l'uno il riconoscimento da parte di un genitore esterno alla famiglia nella quale il figlio vive nello 'status' di legittimo o di legittimato; e l'altro l' impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita`, da parte e del genitore, che ha gia` effettuato il riconoscimento del figlio riconosciuto,e del terzo che vi abbia interesse. Il primo, l'art. 253 c.c., e` ispirato al 'favor' per la stabilita` della famiglia legittima ed entro di essa dello stato di figlio legittimo o legittimato; l'altro, l'art. 263 c.c., al 'favor' per l'accertamento della verita` biologica del rapporto di filiazione. Non solo il terzo, ma anche l'autore medesimo del riconoscimento e il riconosciuto sono legittimati ad impugnare per difetto di veridicita` il riconoscimento, e ciascuno di essi puo` determinare lo stesso effetto della uscita del minore dalla famiglia ove egli si trova in forza del riconoscimento e della susseguente legittimazione. La illegittimita` costituzionale dell'art. 263 II comma nella parte in cui ammette la impugnativa del riconoscimento, anche dopo la avvenuta legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo, non puo` essere dichiarata ne` in riferimento all'art. 29 Cost. che non ha forza per sostenere un vincolo familiare che non sia contemporaneamente naturale e legale ne` all' art. 30, III comma, Cost. che non ha forza di conservare ai riconosciuti e legittimati la intangibilita` dello 'status' acquisito se esso venga privato del fondamento della verita` della filiazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost. - dell'art. 263, secondo comma, cod.civ., nella parte in cui ammette l'impugnativa del riconoscimento, senza limiti di tempo anche dopo l'avvenuta legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse). - v. S.n. 134/1985.
Norme citate
- codice civile-Art. 623, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.