Pronuncia 625/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 5 giugno 1984 dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile vertente tra Marsili Luigi e Pendibene Roberto ed altre, iscritta al n. 1139 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985; 2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1986 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Bisulli Colombo e Benini Jonathan ed altri, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con ordinanza del 5 giugno 1984 (R.O. n. 1139/1984) e, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Ravenna con ordinanza del 21 ottobre 1986 (R.O. n. 828/1986). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Paolo Casavola

Data deposito: Wed Dec 30 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 625/87. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE - DIFETTO DI VERIDICITA' - IMPUGNAZIONE SENZA LIMITI DI TEMPO ANCHE DOPO LA LEGITTIMAZIONE DA PARTE DI CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 253 e l' art. 263 cod.civ. non sono tra loro comparabili perche` regolano oggetti non omogenei e cioe` l'uno il riconoscimento da parte di un genitore esterno alla famiglia nella quale il figlio vive nello 'status' di legittimo o di legittimato; e l'altro l' impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita`, da parte e del genitore, che ha gia` effettuato il riconoscimento del figlio riconosciuto,e del terzo che vi abbia interesse. Il primo, l'art. 253 c.c., e` ispirato al 'favor' per la stabilita` della famiglia legittima ed entro di essa dello stato di figlio legittimo o legittimato; l'altro, l'art. 263 c.c., al 'favor' per l'accertamento della verita` biologica del rapporto di filiazione. Non solo il terzo, ma anche l'autore medesimo del riconoscimento e il riconosciuto sono legittimati ad impugnare per difetto di veridicita` il riconoscimento, e ciascuno di essi puo` determinare lo stesso effetto della uscita del minore dalla famiglia ove egli si trova in forza del riconoscimento e della susseguente legittimazione. La illegittimita` costituzionale dell'art. 263 II comma nella parte in cui ammette la impugnativa del riconoscimento, anche dopo la avvenuta legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo, non puo` essere dichiarata ne` in riferimento all'art. 29 Cost. che non ha forza per sostenere un vincolo familiare che non sia contemporaneamente naturale e legale ne` all' art. 30, III comma, Cost. che non ha forza di conservare ai riconosciuti e legittimati la intangibilita` dello 'status' acquisito se esso venga privato del fondamento della verita` della filiazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost. - dell'art. 263, secondo comma, cod.civ., nella parte in cui ammette l'impugnativa del riconoscimento, senza limiti di tempo anche dopo l'avvenuta legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse). - v. S.n. 134/1985.