Articolo 2546 - CODICE CIVILE
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(( (Nozione).))
((Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.))
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