Articolo 2518 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 334/1995Depositata il 20/07/1995
L'atto di autonomia privata che, in caso di risoluzione del rapporto con una societa' - anche quando, come nella specie, si tratti di una societa' cooperativa di produzione e lavoro - attribuisce ai soci il diritto ad una somma commisurata al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120 cod. civ., costituendo un modo di ripartizione degli utili, deve rivestire la forma di una clausola dell'atto costitutivo (art. 2518, secondo comma, n. 9, cod. civ.) o di una deliberazione assembleare modificativa del medesimo. Peraltro - a parte che, nella specie, di siffatte clausola o deliberazione non v'e' traccia - esso e' pur sempre un diritto di socio, non un credito di lavoro in senso tecnico per cui solo potrebbe invocarsi - in caso di insolvenza della societa' (nella specie dichiarata fallita) - l'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 279. Ne' a conferirgli tale natura vale il fatto che - come anche nella specie - siano stati versati all'INPS (indebitamente) i relativi contributi. red.: S.P.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 1
- codice civile-Art. 2518, comma 2
- codice civile-Art. 2120
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.