Pronuncia 334/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112 2 (recte: art. 2) della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1995 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Manetti Giorgio ed altri e l'INPS, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di costituzione di Pieraccini Piero ed altri e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi gli avv.ti Eugenio Cavallucci per Pieraccini Piero ed altri e Vincenzo Morielli per l'INPS, e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Thu Jul 20 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 334/95 A. SOCIETA' (NELLA SPECIE: COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO) - ATTRIBUZIONE AI SOCI, IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO, DEL DIRITTO AD UNA SOMMA COMMISURATA AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 2120 COD. CIV. - NECESSITA' DELL'INSERIMENTO DI UNA CLAUSOLA IN TAL SENSO NELL'ATTO COSTITUTIVO O IN UNA SUCCESSIVA DELIBERA ASSEMBLEARE - CONFIGURABILITA' DEL DIRITTO SUDDETTO, TRATTANDOSI DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI, COME DIRITTO DI SOCIO E NON COME CREDITO DI LAVORO - CONSEGUENZE - POSSIBILITA' DI INVOCARE, IN BASE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982, L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ISTITUITO PRESSO L'INPS - ESCLUSIONE.

L'atto di autonomia privata che, in caso di risoluzione del rapporto con una societa' - anche quando, come nella specie, si tratti di una societa' cooperativa di produzione e lavoro - attribuisce ai soci il diritto ad una somma commisurata al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120 cod. civ., costituendo un modo di ripartizione degli utili, deve rivestire la forma di una clausola dell'atto costitutivo (art. 2518, secondo comma, n. 9, cod. civ.) o di una deliberazione assembleare modificativa del medesimo. Peraltro - a parte che, nella specie, di siffatte clausola o deliberazione non v'e' traccia - esso e' pur sempre un diritto di socio, non un credito di lavoro in senso tecnico per cui solo potrebbe invocarsi - in caso di insolvenza della societa' (nella specie dichiarata fallita) - l'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 279. Ne' a conferirgli tale natura vale il fatto che - come anche nella specie - siano stati versati all'INPS (indebitamente) i relativi contributi. red.: S.P.

SENT. 334/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - FONDO ISTITUITO PRESSO L'INPS A GARANZIA DEL DIRITTO DEL LAVORATORE SUBORDINATO, IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO, AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CONTESTATA IMPOSSIBILITA' DI ESTENDERNE LA COPERTURA AI SOCI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO NELL'IPOTESI IN CUI UN ANALOGO TRATTAMENTO SIA STATO AD ESSI RICONOSCIUTO NEL PATTO SOCIALE O IN UNA SUCCESSIVA DELIBERA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI POSTI A FAVORE DELL'INCREMENTO DELLA COOPERAZIONE E A TUTELA DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME ED APPLICAZIONI, NONCHE' DEL DIRITTO AD AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La limitazione della tutela del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per l'eventualita' di insolvenza del datore di lavoro, ai casi in cui il trattamento di rapporto spetta per legge, cioe' ai rapporti di lavoro subordinato, e la impossibilita', - che ne consegue - di estenderne la copertura - in caso di insolvenza della societa' - ai soci di cooperative di produzione e lavoro, anche quando il diritto ad una somma commisurata a tale trattamento sia stato ad essi riconosciuto dal patto sociale o da una deliberazione successiva della societa', non offende in alcun modo gli artt. 35 e 45 Cost.. Ne' l'uno ne' l'altro di tali precetti, infatti, vincolano la discrezionalita' del legislatore nella scelta dei mezzi piu' idonei a favorire lo sviluppo delle societa' cooperative di lavoro e della condizione economico-professionale dei loro soci. E ancor meno pertinente e' l'ulteriore richiamo - a sostegno della sollevata questione - all'art. 24 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 35, 45 e 24 Cost., dell'art. 2, primo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, 'in parte qua'). red.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 1