Articolo 2120 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 166/2003Depositata il 09/05/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimitร costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui obbliga i sostituti di imposta per i redditi di lavoro dipendente al versamento di un importo percentuale sull'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre del 1996 e del 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Infatti identica questione di legittimitร costituzionale, sollevata in riferimento alle stesse norme della Costituzione, รจ stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 155 del 2001.
Norme citate
- codice civile-Art. 2120
- legge-Art. 3, comma 211
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 9/2000Depositata il 12/01/2000
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, Cost. degli artt. 2120 cod. civ.; 26 [settimo comma] del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); 4 [sesto comma] della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 2, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), <<nella parte in cui escludono i pubblici dipendenti dal beneficio della concessione dell'anticipazione nella misura massima del 70% sul trattamento di fine rapporto, ricorrendo i casi tipici individuati dall'art. 2120 del codice civile, ed in particolare dal comma 8, lett. b), beneficio riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti del settore privato>>. La disciplina del rapporto di impiego degli Avvocati dello Stato, con riguardo ai quali la questione e' prospettata, rimane, infatti, estranea alla contrattazione collettiva, ed e' stata espressamente sottratta al regime stesso di privatizzazione (v. art. 2, lett. e, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), e mantiene, quindi, la sua peculiarita' ordinamentale; per cui e' da escludere la supposta omogeneita' rispetto al 'tertium comparationis' indicato e, dunque, l'asserita lesione del principio di eguaglianza. Mentre la mancata estensione della anticipazione in esame non puo' di per se' comportare le altre offese al dettato costituzionale prospettate nell'ordinanza di rimessione, rientrando nella piena discrezionalita' del legislatore <<dimensionare la portata dell'istituto, il quale - come la Corte ha gia' avuto occasione di affermare - legittimamente puo' essere addirittura non previsto affatto>>. - Cfr. S. n. 142/1991.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 6
- codice civile-Art. 2120
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 26, comma 7
- legge-Art. 2, comma 7
Parametri costituzionali
Pronuncia 334/1995Depositata il 20/07/1995
L'atto di autonomia privata che, in caso di risoluzione del rapporto con una societa' - anche quando, come nella specie, si tratti di una societa' cooperativa di produzione e lavoro - attribuisce ai soci il diritto ad una somma commisurata al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120 cod. civ., costituendo un modo di ripartizione degli utili, deve rivestire la forma di una clausola dell'atto costitutivo (art. 2518, secondo comma, n. 9, cod. civ.) o di una deliberazione assembleare modificativa del medesimo. Peraltro - a parte che, nella specie, di siffatte clausola o deliberazione non v'e' traccia - esso e' pur sempre un diritto di socio, non un credito di lavoro in senso tecnico per cui solo potrebbe invocarsi - in caso di insolvenza della societa' (nella specie dichiarata fallita) - l'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 279. Ne' a conferirgli tale natura vale il fatto che - come anche nella specie - siano stati versati all'INPS (indebitamente) i relativi contributi. red.: S.P.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 1
- codice civile-Art. 2518, comma 2
- codice civile-Art. 2120
Pronuncia 142/1991Depositata il 05/04/1991
Qualora le disposizioni di un regolamento, opposte nel giudizio a quo alla pretesa del ricorrente, siano meramente riproduttive di una norma di legge, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti di questa deve ritenersi pregiudiziale, e percio' rilevante, nello stesso giudizio, non essendo dubbio che la dichiarazione di illegittimita' della norma di legge comporterebbe la inapplicabilita' delle disposizioni regolamentari. (Nel caso di specie si era eccepita la inamissibilita' per irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, ottavo comma, lett. b), come novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione della anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa nell'ipotesi di acquisto in itinere, per il motivo che la richiesta del ricorrente era stata respinta dall'E.N.P.A.I.A. in base all'art. 5 del Regolamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983, norma come tale sottratta al giudizio di costituzionalita' delle leggi. Secondo la sentenza e' indifferente che tale disposizione sia da considerarsi atto di normazione secondaria, o atto di autonomia privata, e quindi, per effetto della eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma di legge impugnata, inapplicabile ex art. 5 legge 20 marzo 1965, All. E, o, rispettivamente, parzialmente invalido.)
Norme citate
- codice civile-Art. 2120, comma 8
- legge-Art. 1
Pronuncia 142/1991Depositata il 05/04/1991
La rigidita' lessicale del precetto legale e la normativa, contestuale ma chiaramente diversa, della concorrente ipotesi della anticipazione della indennita' di fine rapporto quando ad essa si faccia ricorso per eventuali "spese sanitarie", non consentono di discostarsi, nella interpretazione dell'art. 2120, ottavo comma, lett. b), come novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dall'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale per l'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa sono requisiti necessari la "completa realizzazione dell'acquisto definitivo formalmente documentato al momento della richiesta di anticipazione" e quindi l'atto notarile da allegarsi a fondamento della richiesta, talche' non e' sufficiente un acquisto meramente in itinere.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice civile-Art. 2120, comma 8
Pronuncia 142/1991Depositata il 05/04/1991
Riguardo all'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 2120, ottavo comma, lett. b) cod. civ. - come novellato dal'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 - rientra nella piena discrezionalita' del legislatore dimensionare in termini piu' o meno ampi la portata dell'istituto, che legittimamente avrebbe potuto non essere affatto previsto (come non lo era nel precedente regime dell'indennita' di anzianita'). Ma nell'esercizio di tale ampia discrezionalita' il legislatore deve essere rispettoso dei precetti costituzionali.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice civile-Art. 2120, comma 8
Pronuncia 142/1991Depositata il 05/04/1991
L'art. 2120, ottavo comma, lett. b), del codice civile, novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nel richiedere, ai fini dell'anticipazione parziale del trattamento di fine rapporto finalizzato all'acquisto della prima casa, il definitivo acquisto del bene documentato in atto notarile (v. massima B), contrasta con il canone di eguaglianza e razionalita' che discende dall'art. 3 Cost.. Cosi' come regolata dalla norma in questione, infatti, l'anticipazione non e' in concreto idonea a soddisfare la "necessita' dell'acquisto", che pure e' il fine perseguito dal legislatore. Eppertanto il requisito della definitivita', a parte l'elemento di alea che introduce perche' il lavoratore che aspira all'anticipazione deve perfezionare l'acquisto prima ancora di sapere se e in che misura l'anticipazione gli sara' concessa, non garantisce una pari opportunita' dei lavoratori per i quali l'anticipazione del trattamento di fine rapporto - la cui natura di retribuzione differita risulta accentuata nella legge n. 297 del 1982 - sia determinante per l'acquisto dell'alloggio, rispetto ai lavoratori che, dotati di maggiori dsisponibilita' economiche, siano anche senza l'anticipazione in grado di effettuarlo, e mal si concilia quindi con la rilevanza costituzionale, gia' evidenziata dalla Corte, della tutela dell'abitazione quale bene primario. Ne' ad escludere la incostituzionalita' della norma vale il fatto che la contrattazione collettiva, in base alla previsione (di clausole di miglior favore) dello stesso art. 2120, undicesimo comma, puo' consentire l'erogazione dell'anticipazione anche in caso di acquisto in itinere. Percio' - assorbito il profilo svolto in relazione all'art. 45 Cost. - l'art. 1, ottavo comma, lett. b) cod. civ. va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione dell'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto in ipotesi di acquisto anche non definitivo, e quindi in itinere, comprovato con mezzi diversi dall'atto notarile purche' idonei, nella congruenza con le fattispecie acquisitive ipotizzabili, a dimostrare l'effettivita' dell'operazione negoziale in corso. - Sull'abitazione come bene primario: S. nn. 217/1988 e 404/1988.
Norme citate
- codice civile-Art. 2120, comma 8
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 491/1989Depositata il 07/11/1989
Diversamente dall'indennita' di anzianita' originariamente prevista dall'art. 2120 cod.civ. (cui restano assimilabili le indennita' di fine rapporto dei pubblici dipendenti), il trattamento di fine rapporto introdotto dalla legge n. 297 del 1982 non e' proporzionale all'anzianita' - la quale conserva solo un'influenza indiretta ai fini del calcolo - ma si correla alle retribuzioni effettivamente percepite, sicche' e' giustificato che ai fini del nuovo trattamento siano computabili i periodi di sospensione della prestazione di lavoro durante i quali il lavoratore conserva la retribuzione ('ex' art. 2110 cod.civ.) e non anche il servizio militare di leva, durante il quale il lavoratore non conserva la retribuzione ne' direttamente, ne' in forme equivalenti di previdenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297).
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice civile-Art. 2120, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 491/1989Depositata il 07/11/1989
A differenza dell'art. 1, comma secondo, del d.lgs.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 303 - dichiarato costituzionalmente illegitti- mo - la legge n. 297 del 1982 non esclude che il periodo di leva militare vada computata nell'anzianita' di servizio a tutti i suoi effetti, ma solo che fra tali effetti rientri il diritto all'indennita' di anzianita', che la medesima legge sostituisce con un trattamento di natura diversa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1, L. 29 maggio 1982 n. 297, impugnato - in riferimento all'art. 136 Cost. - per asserita ripristinazione di norma dichiarata incostituzionale). - S.n. 8/1963.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice civile-Art. 2120, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 36/1989Depositata il 02/02/1989
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 802/1988.
Norme citate
- codice civile-Art. 2120, comma 3
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.