Pronuncia 491/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile nel testo sostituito dall'art. 1, della legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), promosso con l'ordinanza emessa il 12 novembre 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Melotti Maurizio e la Ditta Officine Bindi di Bertocchi Franco, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod.civ., modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Tue Nov 07 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 491/89 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - PERIODI COMPUTABILI AI FINI DEL CALCOLO - SERVIZIO MILITARE DI LEVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Diversamente dall'indennita' di anzianita' originariamente prevista dall'art. 2120 cod.civ. (cui restano assimilabili le indennita' di fine rapporto dei pubblici dipendenti), il trattamento di fine rapporto introdotto dalla legge n. 297 del 1982 non e' proporzionale all'anzianita' - la quale conserva solo un'influenza indiretta ai fini del calcolo - ma si correla alle retribuzioni effettivamente percepite, sicche' e' giustificato che ai fini del nuovo trattamento siano computabili i periodi di sospensione della prestazione di lavoro durante i quali il lavoratore conserva la retribuzione ('ex' art. 2110 cod.civ.) e non anche il servizio militare di leva, durante il quale il lavoratore non conserva la retribuzione ne' direttamente, ne' in forme equivalenti di previdenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 491/89 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - PERIODI COMPUTABILI AI FINI DEL CALCOLO - SERVIZIO MILITARE DI LEVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

A differenza dell'art. 1, comma secondo, del d.lgs.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 303 - dichiarato costituzionalmente illegitti- mo - la legge n. 297 del 1982 non esclude che il periodo di leva militare vada computata nell'anzianita' di servizio a tutti i suoi effetti, ma solo che fra tali effetti rientri il diritto all'indennita' di anzianita', che la medesima legge sostituisce con un trattamento di natura diversa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1, L. 29 maggio 1982 n. 297, impugnato - in riferimento all'art. 136 Cost. - per asserita ripristinazione di norma dichiarata incostituzionale). - S.n. 8/1963.

Norme citate

Parametri costituzionali