Articolo 1199 - CODICE CIVILE
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(Diritto del debitore alla quietanza).
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
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