Articolo 253 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 192/1975Depositata il 08/07/1975
Per piu' specifica indicazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalita', sono restituiti ai Tribunali di Genova, Catania, Monza e Milano gli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse, deducenti vari profili di illegittimita' dell'art. 252, terzo comma, del codice civile (sul riconoscimento per decreto dei figli adulterini) e, per connessione, degli artt. 253, quarto comma, del codice civile, 83 secondo comma, del R.D. 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), in riferimento agli artt. 30, terzo comma, 2, 29 della Costituzione. Sono altresi' restituiti alla cancelleria della Corte gli atti relativi all'ordinanza del Trib. di Caltanissetta, involgenti altra questione (discussa congiuntamente a quella di cui sopra di costituzionalita' degli artt. 252, 3x co., 281 del cod. civ. ed 83, secondo comma, del R.D. 1939 n. 1238 cit., in riferimento agli artt. 30, secondo comma, e 3 della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 253, comma 4
- regio decreto legge-Art. 83, comma 2
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 34
- codice civile-Art. 252, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.