Articolo 2668 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 143/2022Depositata il 09/06/2022
Il mantenimento incondizionato del requisito del giudicato ai fini dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale se, per un verso, assicura nel massimo grado il diritto dell'attore a perseguire la tutela cui aspira, solleva, nel contempo, un problema di coerenza interna al sistema processuale che segue una chiara tendenza a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell'accertamento con il "crisma" del giudicato sostanziale. ( Precedente: S. 212/2020 ). Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Detta discrezionalità vale, a maggior ragione, per quegli istituti nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali, come la trascrizione della domanda giudiziale. ( Precedenti: S. 13/2022 - mass. 44479; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per richiesta di pronuncia additiva, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, nemmeno ove manifestamente infondata. Pur segnalando l'esistenza di un problema sistemico - essendo tale disciplina attraversata da una tensione irrisolta fra i valori coinvolti, acuita dall'eccessiva durata dei giudizi - le questioni tendono ad una pronuncia additiva che imponga una tra le opzioni riservate alla discrezionalità del legislatore, ciascuna delle quali reclama, peraltro, interventi di dettaglio eccedenti l'ambito della giurisdizione costituzionale. Le soluzioni capaci di ridurre le incongruenze della disciplina sono plurime ma nessuna costituzionalmente obbligata, per cui la scelta non può che competere al legislatore, trattandosi di rimodellare l'architettura complessiva del microsistema pubblicitario). ( Precedente: S. 523/2002 - mass. 27459 ).
Norme citate
- codice civile-Art. 2652
- codice civile-Art. 2653
- codice civile-Art. 2668
Parametri costituzionali
Pronuncia 523/2002Depositata il 06/12/2002
La mancata applicabilità alla trascrizione della domanda giudiziale ? in ipotesi configurabile come misura cautelare ? della disciplina del procedimento cautelare uniforme, di cui agli articoli 669 e seguenti del codice di procedura civile, anche quando la domanda trascritta appaia infondata, non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La particolare funzione della trascrizione della domanda giudiziale ? che ha natura sostanziale e non mira a tutelare la parte di un giudizio di merito ? non è, infatti, riconducibile alla tutela cautelare di cui agli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. L'estensione all'istituto della trascrizione delle domande giudiziali della disciplina del procedimento cautelare uniforme, per come strutturato, potrebbe, peraltro, avvenire unicamente mediante un intervento legislativo opportunamente modulato e non certo attraverso una pronuncia additiva della Corte. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, nella parte in cui dispone che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 del codice civile è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Norme citate
- codice civile-Art. 2668
Parametri costituzionali
Pronuncia 523/2002Depositata il 06/12/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero di ottenere, ex art. 700 del codice di procedura civile, in pendenza del giudizio di merito, un provvedimento di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che appaia infondata. Non è, infatti, dalla norma impugnata che, sia pure ipoteticamente, può derivare la lesione dei parametri invocati, risultando essa ? quanto alla disciplina soltanto delle modalità della cancellazione della trascrizione ? pienamente consequenziale alla scelta legislativa di fondo espressa dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile, secondo cui talune domande giudiziali devono essere trascritte ad iniziativa della parte attrice senza alcuna delibazione, anche cautelare, circa la loro fondatezza.
Norme citate
- codice civile-Art. 2668
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.