Pronuncia 523/2002

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2668 del codice civile, in relazione agli articoli 669-bis e seguenti e 700 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 2001 dal Giudice istruttore del Tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra Giancarlo Bianchi e la ICS s.r.l. ed altri, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Verona, con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Franco BILE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Franco Bile

Data deposito: Fri Dec 06 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

PROCESSO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - TRASCRIZIONE, AD INIZIATIVA DELLA PARTE - SOTTRAZIONE ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME (ARTT. 669-BIS E SEGUENTI COD. PROC. CIV.) - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER IRRAGIONEVOLE DIVERSITÀ DI DISCIPLINA RISPETTO AGLI ORDINARI PROVVEDIMENTI CAUTELARI - RICHIESTA COMPORTANTE UN INTERVENTO ADDITIVO PRECLUSO ALLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La mancata applicabilità alla trascrizione della domanda giudiziale – in ipotesi configurabile come misura cautelare – della disciplina del procedimento cautelare uniforme, di cui agli articoli 669 e seguenti del codice di procedura civile, anche quando la domanda trascritta appaia infondata, non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La particolare funzione della trascrizione della domanda giudiziale – che ha natura sostanziale e non mira a tutelare la parte di un giudizio di merito – non è, infatti, riconducibile alla tutela cautelare di cui agli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. L'estensione all'istituto della trascrizione delle domande giudiziali della disciplina del procedimento cautelare uniforme, per come strutturato, potrebbe, peraltro, avvenire unicamente mediante un intervento legislativo opportunamente modulato e non certo attraverso una pronuncia additiva della Corte. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, nella parte in cui dispone che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 del codice civile è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Parametri costituzionali

PROCESSO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CANCELLARE LA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE RITENUTA INFONDATA - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DI PARITÀ DELLE PARTI - ESTRANEITÀ DELLA NORMA CENSURATA ALLA QUESTIONE DEDOTTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero di ottenere, ex art. 700 del codice di procedura civile, in pendenza del giudizio di merito, un provvedimento di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che appaia infondata. Non è, infatti, dalla norma impugnata che, sia pure ipoteticamente, può derivare la lesione dei parametri invocati, risultando essa – quanto alla disciplina soltanto delle modalità della cancellazione della trascrizione – pienamente consequenziale alla scelta legislativa di fondo espressa dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile, secondo cui talune domande giudiziali devono essere trascritte ad iniziativa della parte attrice senza alcuna delibazione, anche cautelare, circa la loro fondatezza.