Articolo 764 - CODICE CIVILE
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(Atti diversi dalla divisione).
L'azione di rescissione e' anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
L'azione non e' ammessa contro la transazione con la quale si e' posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorche' non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
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