Articolo 2848 - CODICE CIVILE
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(Nuova iscrizione dell'ipoteca).
Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore puo' procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
La nuova iscrizione non puo' essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.