Articolo 1341 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 428/2000Depositata il 18/10/2000
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella parte in cui non richiede la specifica approvazione per iscritto anche delle clausole che sanciscono deroghe alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria. Costituiscono infatti discipline palesemente disomogenee, fondate su diverse 'rationes legis', le disposizioni concernenti la deroga alla competenza dell'autorita' giudiziaria, che richiedono 'ad substantiam' l'approvazione per iscritto delle relative clausole e quelle concernenti la deroga alla giurisdizione italiana, che, invece, tale forma richiedono solo "ad probationem". Infatti, mentre nel primo caso rilevano principalmente le esigenze di tutela del contraente piu' debole, nel secondo caso entrano in gioco anche esigenze di carattere internazionale, che il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' ritenere prevalenti, quali quella di favorire una piu' libera esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della giurisdizione. Non e' quindi configurabile, nella specie, disparita' di trattamento ne' violazione del diritto di difesa, il cui rispetto e' assicurato nell'ambito della giurisdizione prescelta, tenuto conto sia del principio di tendenziale fungibilita' delle giurisdizioni (art. 4, legge n. 218 del 1995) sia della disciplina speciale di tutela del consumatore (art. 1469-bis e ss. cod. civ., sezione 4 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968). A.M.M.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 2
- codice civile-Art. 1342, comma 2
- codice civile-Art. 1341, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 61/1988Depositata il 21/01/1988
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale avente ad oggetto disposizioni che gia` vivono nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di 'reductio ad legitimitatem', come nel caso degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., che la giurisprudenza della Corte di cassazione e` da tempo orientata a ritenere applicabili "anche con riguardo ai contratti stipulati dalla P.A.". (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., "interpretati nel senso della loro inapplicabilita` ai contratti stipulati dalla p.a.").
Norme citate
- codice civile-Art. 1342
- codice civile-Art. 1341
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.