Articolo 2 - CODICE CIVILE
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(( (Maggiore eta'. Capacita' di agire).))
((La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro)).
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