Articolo 1469 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 235/2004Depositata il 16/07/2004
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell?art. 1469-bis del codice civile, sollevata in riferimento all?art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include nella nozione di consumatore anche il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro. Il rimettente, infatti, limitandosi ad un?apodittica affermazione dell?impossibilità di dare alla norma impugnata una diversa lettura, ha omesso quel doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità. - Sul dovere di ricercare una interpretazione adeguatrice della norma impugnata, v. ordinanza, citata, n. 279/2003.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 469/2002Depositata il 22/11/2002
Non risulta censurabile la scelta del legislatore di attribuire ? in conformità al testo della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, alla normativa di numerosi paesi membri dell?Unione europea nonché al progetto, in fase di elaborazione, di codice civile europeo ? la qualità di consumatore alla persona fisica che agisce per scopi estranei all?attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, escludendosi con ciò dalla relativa speciale tutela tutti quei soggetti ? quali professionisti, piccoli imprenditori e artigiani ? che in forma individuale o anche collettiva agiscono per scopi comunque connessi all?attività economica, quantunque senza finalità di lucro. La predisposizione di strumenti di tutela comuni, attuata in base a modelli uniformi nei diversi paesi dell?Unione europea, costituisce di per sé sola una idonea ragione di politica legislativa a sostegno di questa scelta, tanto più in quanto non irragionevolmente diretta a tutelare soggetti che agendo, secondo l?'id quod plerumque accidit', in modo occasionale, saltuario e non professionale, sono presumibilmente privi della necessaria competenza per negoziare su un piano di parità. Il principio della precostituzione del giudice, d?altra parte ? per come reiteratamente riaffermato ? è rispettato qualora l?organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie: né può ritenersi sussistente la lesione di detto principio in riferimento all?impossibilità di applicare, al giudizio in cui sia convenuta una società di capitali, in conseguenza del difetto della qualità di consumatore, la regola sul foro prevista dall?art. 1469 bis, terzo comma, numero 19), del codice civile. Priva di consistenza, per mancanza di chiara e adeguata motivazione, appare la censura secondo cui la lamentata disparità di trattamento tra privato consumatore e piccolo imprenditore possa determinare una limitazione della concorrenza e un ostacolo al libero mercato. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell?art. 1469-bis, secondo comma, del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 41 della Costituzione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 282/1999Depositata il 30/06/1999
E' inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1469-'bis' cod. civ., introdotto dall'art. 25 l. 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994), sollevata con riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost..
Norme citate
- codice civile-Art. 1469 BIS
- legge-Art. 25
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.