Articolo 803 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 250/2000Depositata il 03/07/2000
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 803, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione, in quanto detta norma, espressione del tradizionale disfavore verso la filiazione naturale, appare incompatibile con il principio dettato dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che vuole assicurata ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, e viola nel contempo anche l'art. 3 della Costituzione sotto i due concorrenti profili, della disparita' di trattamento rispetto alla possibilita' di revocazione della donazione concessa senza limiti al genitore legittimo (ed anche all'adottante) in seguito alla sopravvenienza di figli legittimi, e della palese irragionevolezza.
Norme citate
- codice civile-Art. 803, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.