Articolo 2877 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 271/2017Depositata il 14/12/2017
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2877, secondo comma, e 2884 cod. civ., censurati dal giudice monocratico del Tribunale di Padova - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui consentirebbero l'eseguibilità della riduzione di ipoteca solo sulla base di sentenza passata in giudicato, impedendo al giudice di ordinarla con provvedimento cautelare d'urgenza. Alla luce dell'orientamento ermeneutico prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito, le disposizioni denunciate sono interpretabili in modo compatibile con i parametri evocati, nel senso che la riduzione dell'ipoteca possa essere disposta anche con provvedimento cautelare avente la forma dell'ordinanza. Infatti, per un verso, sarebbe arbitraria l'estensione in via analogica di una norma dettata per la "cancellazione", qual è l'art. 2884 cod. civ., all'ipotesi - ontologicamente e funzionalmente diversa - della "riduzione" di ipoteca (quest'ultima comportando, a differenza dell'estinzione e della cancellazione, la mera modifica, quantitativa e oggettiva, del diritto reale, che comunque persiste, seppur ricondotto alla quantità necessaria a soddisfare la garanzia del credito senza pregiudicare il debitore oltremisura); per altro verso, la locuzione "sentenza", contenuta nel censurato art. 2877 cod. civ. (rubricato "Spese della riduzione") va piuttosto intesa come "provvedimento conclusivo del procedimento", indipendentemente dalla forma in concreto da esso assunta, ben potendo quindi identificarsi con l'ordinanza che definisce i procedimenti cautelari anticipatori (analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito relativa all'art. 96 cod. proc. civ., sulla responsabilità processuale aggravata, il cui testo fa del pari riferimento alla "sentenza"). Per costante giurisprudenza costituzionale, nessuna disposizione di legge può essere dichiarata illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2010, n. 276 del 2009, n. 165 del 2008 e n. 379 del 2007 ).
Norme citate
- codice civile-Art. 2877, comma 2
- codice civile-Art. 2884
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.