Articolo 2768 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 26/1973Depositata il 01/03/1973
E' costituzionalmente legittimo, in riferimento all'art. 189, primo comma, n. 5 e ultimo comma del codice penale, in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 8, del codice civile, nel rendere privilegiato il credito relativo a somme dovute a titolo di risarcimento del danno dipendente da reato quando vi sia stata esecuzione del sequestro conservativo penale. Il sequestro conservativo civile e il sequestro conservativo penale, pur presentando elementi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari, tali da rendere giustificabile una disciplina giuridica differenziata negli effetti. Un aspetto distintivo particolare del sequestro conservativo penale e' dato dalla circostanza che il credito ad esso relativo discende dal fatto reato e che la presa di cognizione della sussistenza di tale credito trova la sua consacrazione in un rapporto processuale di natura pubblicistica che si impernia nell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. La differente disciplina giuridica delle due forme di sequestro operata dal legislatore, rientra nell'ambito della sua discrezionalita', ne' le finalita' perseguite possono essere ritenute in contrasto col principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione, trattandosi di finalita' apprezzabili e ragionevoli. Divergenze e difficolta' pratiche riscontrabili nella norma in sede applicativa non hanno rilevanza, ai fini del giudizio di legittimita', a meno che tali divergenze non siano riferibili ad aspetti della norma stessa incompatibili con l'ordinamento costituzionale. Non contrasta con il principio di eguaglianza il privilegio che accompagna il sequestro conservativo penale in sede di procedura fallimentare, sempreche' il credito preceda la dichiarazione di fallimento, in quanto questa coglie e fissa le legittime ragioni creditorie nello stato in cui si trovano al momento della sentenza che lo dichiara.
Norme citate
- codice civile-Art. 2768
- codice penale-Art. 189
- codice civile-Art. 2778 N.7
- legge-Art. 66
- codice penale-Art. 189, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.