Pronuncia 26/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHTARELLI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VENTO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, primo comma, n. 5, e ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1970 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Sabet Elyas ed il fallimento della società Gagliardo Giovanni ed altri, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970. Visti gli atti di costituzione del fallimento Gagliardo e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore Leonetto Amadei; uditi l'avv. Mario Comba, per il fallimento Gagliardo, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'ordinanza in epigrafe, dell'art. 189, primo comma, n. 5, e ultimo comma, del codice penale, in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 7 (n. 8, per art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153), del codice civile, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973. GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito: Thu Mar 01 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 26/73. REATI E PENE - SANZIONI CIVILI - COD. PEN., ART. 189, PRIMO COMMA, N. 5, E ULTIMO COMMA - SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE SUI BENI MOBILI DELL'IMPUTATO - CARATTERE PRIVILEGIATO DEL CREDITO RELATIVO A SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA RISPETTO AL SEQUESTRO CONSERVATIVO CIVILE - INSUSSISTENZA - SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE E CIVILE - DIFFERENZE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA - LEGITTIMITA' - RAGIONEVOLEZZA NELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' costituzionalmente legittimo, in riferimento all'art. 189, primo comma, n. 5 e ultimo comma del codice penale, in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 8, del codice civile, nel rendere privilegiato il credito relativo a somme dovute a titolo di risarcimento del danno dipendente da reato quando vi sia stata esecuzione del sequestro conservativo penale. Il sequestro conservativo civile e il sequestro conservativo penale, pur presentando elementi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari, tali da rendere giustificabile una disciplina giuridica differenziata negli effetti. Un aspetto distintivo particolare del sequestro conservativo penale e' dato dalla circostanza che il credito ad esso relativo discende dal fatto reato e che la presa di cognizione della sussistenza di tale credito trova la sua consacrazione in un rapporto processuale di natura pubblicistica che si impernia nell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. La differente disciplina giuridica delle due forme di sequestro operata dal legislatore, rientra nell'ambito della sua discrezionalita', ne' le finalita' perseguite possono essere ritenute in contrasto col principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione, trattandosi di finalita' apprezzabili e ragionevoli. Divergenze e difficolta' pratiche riscontrabili nella norma in sede applicativa non hanno rilevanza, ai fini del giudizio di legittimita', a meno che tali divergenze non siano riferibili ad aspetti della norma stessa incompatibili con l'ordinamento costituzionale. Non contrasta con il principio di eguaglianza il privilegio che accompagna il sequestro conservativo penale in sede di procedura fallimentare, sempreche' il credito preceda la dichiarazione di fallimento, in quanto questa coglie e fissa le legittime ragioni creditorie nello stato in cui si trovano al momento della sentenza che lo dichiara.

Parametri costituzionali