Articolo 556 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 463/1989Depositata il 27/07/1989
In materia di riunione fittizia e imputazione del denaro donato - cui del calcolo della legittima oppure di collazione ereditaria - non e' ipotizzabile una soluzione rigida che sostituisca incondizionalmente il principio valoristico al principio nominalistico: conseguentemente la scelta tra varie soluzioni astrattamente possibili, le quali coinvolgono valutazioni non solo di equita', ma anche di politica monetaria dello Stato, e' riservata al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 556, 564, secondo comma, e 751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice civile-Art. 564, comma 2
- codice civile-Art. 751
- codice civile-Art. 556
Parametri costituzionali
Pronuncia 230/1985Depositata il 14/10/1985
Nel decidere le questioni di legittimita' costituzionale ad essa sottoposte non e' consentito alla Corte operare scelte nell'ambito di soluzioni "astrattamente possibili", ne' valutare la congruita' di un ventaglio di soluzioni da indicare al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 556 e 564, comma secondo, del codice civile, per la parte in cui richiamano l'art. 751 stesso codice, e dello stesso art. 751, a norma dei quali la riunione fittizia, l'imputazione ex se e la collazione relative a somme di danaro debbono essere compiute in base al valore nominale delle somme medesime al momento della successione, sollevata in base al dichiarato presupposto di una necessita' di scelta, in sede legislativa, tra diverse possibili soluzioni). - S. nn. 214/1983, 232/1984, 135/1985.
Norme citate
- codice civile-Art. 556
- codice civile-Art. 751
- codice civile-Art. 564
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.