Articolo 2111 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 343/1988Depositata il 24/03/1988
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia` decisa nel senso dell'inammissibilita` con precedente sentenza ed in quanto concernente norme dell'ordinamento corporativo - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2111 cod. civ. e dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica ed affine del 30 luglio 1936, denunziati - in riferimento all'art. 52, comma secondo, Cost. - nella parte in cui prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro a causa di chiamata alle armi del lavoratore. - cfr. S. nn. 144/84; 1/1963, 76/1969, 72/1971, 246/1974; n. 144/1984.
Norme citate
- codice civile-Art. 2111
- contratto o accordo collettivo di lavoro-Art. 19
Parametri costituzionali
Pronuncia 79/1976Depositata il 08/04/1976
Sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2111 cod. civ., secondo cui "la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il rapporto di lavoro", in un giudizio avente ad oggetto il calcolo e la corresponsione dell'indennita' di liquidazione richiesti all'INAM dall'interessato, anche con riguardo al periodo di prestazione del servizio militare, gli atti vanno restituiti al giudice "a quo" perche' consideri o meno la rilevanza della questione in relazione alle deduzioni svolte dall'Istituto convenuto nel giudizio "a quo", secondo cui il periodo trascorso dall'istante in servizio militare non era stato comunque calcolato per il motivo assorbente che risultava omesso per quel periodo il corrispondente ed essenziale versamento dei contributi.
Norme citate
- codice civile-Art. 2111
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.