Articolo 2052 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 4/2001Depositata il 04/01/2001
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile, nella parte in cui - secondo l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità - non si applica ai danni causati dalla fauna selvatica. Quest'ultima si trova infatti in una condizione radicalmente diversa rispetto agli animali domestici o in cattività, ed il danno da essa arrecato deve considerarsi alla stregua di un evento naturale. Né la norma impugnata crea disparità di trattamento tra gli agricoltori (i quali nel caso di danni alla produzione agricola causati dalla fauna selvatica possono beneficiare dell'indennizzo erogato da un fondo regionale costituito 'ad hoc') e tutti gli altri soggetti danneggiati: non è infatti irrazionale una disciplina che, in considerazione della sua specificità, preveda una maggiore tutela per l'attività agricola. M.R.
Norme citate
- codice civile-Art. 2052
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.