Articolo 2495 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 53/2016Depositata il 18/03/2016
È manifestamente inammissibile, per il corposo tasso di manipolatività e creatività contenuto nel petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 6 del 2003) impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, l'estinzione della società, precludendo l'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela. L'intervento richiesto dal rimettente infatti risulta finalizzato a sterilizzare gli effetti immediatamente estintivi della cancellazione della società e a ripristinare in tal modo il sistema anteriore, per il quale la suddetta cancellazione non produceva l'estinzione della società, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa. Una pronuncia di accoglimento, tuttavia, presupporrebbe una complessiva rimodulazione degli effetti derivanti dalla cancellazione della società, non essendo individuabile una soluzione costituzionalmente imposta, ma una variegata configurabilità, comunque in contrasto con il fine del legislatore d'identificare una data certa di estinzione della società. In tal modo si inciderebbe sulla scelta di politica legislativa sottesa alla riforma, in una materia la cui conformazione è riservata alla ampia discrezionalità del legislatore col solo limite, non superato nella specie, della manifesta irragionevolezza. Sull'inammissibilità di richieste che comporterebbero un alto tasso di manipolatività e creatività, v. la citata sentenza n. 319/2000 e la citata ordinanza n. 198/2013. Sull'inammissibilità delle richieste che comportano l'incidenza in materie riservate all'ampia scelta discrezionale del legislatore, con esclusione della sola manifesta irragionevolezza, v. la citata sentenza n. 252/2012 e le citate ordinanze nn. 240/2012 e 174/2012. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni prospettate senza aver prima esperito il tentativo di interpretazione conforme della norma censurata, nonostante gli approdi ermeneutici in tal senso delle sezioni unite della Corte di cassazione, v. la citata ordinanza n. 198/2013.
Norme citate
- codice civile-Art. 2495, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 198/2013Depositata il 17/07/2013
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 del cod. civ. e 328 cod. proc. civi., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato. Da un lato, il rimettente non ha adempiuto al dovere di sperimentare la possibilità di dare alle norme impugnate un significato tale da renderle compatibili con gli evocati parametri costituzionali, in ossequio al principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. Dall'altro, il petitum non si configura come soluzione costituzionalmente imposta e appare diretto a sterilizzare, sul piano processuale, gli effetti immediatamente estintivi della società derivanti dalla cancellazione ai sensi del nuovo testo dell'art. 2495 cod. civ., mediante un sostanziale ripristino del sistema anteriore alla riforma del 2003, per il quale la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione di una società commerciale, di persone o di capitali non produceva l'estinzione della società stessa, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa, per cui permaneva la legittimazione processuale di essa e il processo già iniziato proseguiva nei confronti o su iniziativa delle persone che già la rappresentavano in giudizio o dei soci, anche con riferimento alle fasi di impugnazione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2495
- codice di procedura civile-Art. 328
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.