Articolo 1815 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 12/2002Depositata il 30/01/2002
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente - alla luce della sopravvenuta normativa dettata dal d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24 - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell?art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall?art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari; e, in via subordinata, dello stesso art. 1815, secondo comma, del codice civile nella parte in cui non sanziona in alcun modo la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari.
Norme citate
- codice civile-Art. 1815, comma 2
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 236/2000Depositata il 22/06/2000
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse, la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari. A.M.M.
Norme citate
- legge-Art. 4
- codice civile-Art. 1815, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 236/2000Depositata il 22/06/2000
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1815, secondo comma del codice civile censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, nella parte in cui non sanziona in alcun modo la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari. A.M.M.
Norme citate
- codice civile-Art. 1815, comma 2
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.