Articolo 313 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 401/1999Depositata il 29/10/1999
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost. - dell'art. 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione all'art. 313 cod. civ., nella parte in cui non contempla anche il genitore dell'adottando tra i soggetti legittimati ad impugnare il decreto di adozione in casi particolari. Premesso, infatti, che la legge n. 184 del 1983 ha abrogato le disposizioni sull'adozione speciale, introducendo una nuova disciplina dell'adozione dei minori, ed ha trasformato l'adozione ordinaria in adozione di maggiorenni, la quale continua ad essere regolamentata dalle norme del codice civile, come modificate dalla stessa legge n. 184; e che tra tali modifiche vi e' appunto la previsione del potere di impugnazione di cui al secondo comma dell'art. 313, relativa alla disciplina dell'adozione di maggiorenni; una lettura adeguatrice della norma in esame - della quale non esiste una interpretazione giurisprudenziale univoca - impone di includere i genitori del minore tra i soggetti legittimati all'impugnazione e di pervenire quindi ad una interpretazione conforme a Costituzione, poiche' <<negare la loro legittimazione a proporre reclamo contrasterebbe con la tutela costituzionale del diritto di azione, spettante a soggetti che in quanto esercenti la potesta' genitoriale non possono non essere contraddittori necessari nel procedimento di adozione in casi particolari>>. Ed inoltre, tenuto conto che l'art. 57, numero 2), della legge in oggetto impone espressamente al tribunale di verificare <<se l'adozione realizza il preminente interesse del minore>>, e' altresi' da sottolineare che tale finalita' puo' raggiungersi solo attraverso un procedimento che sia esente da vizi sia di merito che di natura formale o processuale; pertanto, il genitore che proponga reclamo puo' dedurre qualunque motivo a sostegno dell'impugnazione, giacche' ogni vizio del procedimento puo' costituire un ostacolo alla realizzazione dell'interesse del minore, nell'ambito del quale deve comprendersi anzitutto quello diretto ad ottenere che la pronuncia sia emanata a seguito di un corretto svolgimento del giudizio; e l'impugnazione con la quale si lamenti l'ingiustizia sostanziale del provvedimento e quella con cui si deduca un 'error in procedendo' non possono mai dirsi estranee all'interesse del minore.
Norme citate
- legge-Art. 56, comma 4
- codice civile-Art. 313
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.