Articolo 2934 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 118/1969Depositata il 08/07/1969
L'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale stabilisce che nell'ipotesi di piu' condebitori solidali, il ricorso di uno di costoro interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto d'imposta, e percio' consente che il procedimento si svolga tra l'Amministrazione finanziaria ed uno soltanto dei coobbligati stessi, non viola il diritto di difesa, perche' il modo di essere e il modo di operare della prescrizione, del quale l'interruzione e' una delle manifestazioni, attiene alla vicenda estintiva del diritto soggettivo, quindi alla sorte di una situazione caratteristicamente materiale, non alla tutela giurisdizionale: la prescrizione infatti, prima che l'azione, estingue il diritto soggettivo (art. 2934 primo comma); fa perdere cioe' al diritto soggettivo la sua forza sul terreno della sua sostanza, non su quello della sua protezione processuale. E questa Corte ha deciso che la garanzia della difesa e della tutela giurisdizionale prende in considerazione i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano della legge sostanziale; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento. Cfr.: sentt. 57/1962, 42/1964 e 111/1964, 30/1965.
Norme citate
- regio decreto-Art. 141
- codice civile-Art. 2934, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.